Cosa dice la Legge?

CREMAZIONE O SEPOLTURA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Tutti noi che godiamo della compagnia di un animale, siamo tenuti al rispetto di alcune normative. Fra queste c’è anche quella che

regolamenta il triste momento della morte del nostro amico.

E’ importante specificare che la legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo dell’animale

deceduto, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione è punita ai sensi del D.

Lgs. n. 36/2005, art. 4 che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 28.000,00).

La Comunità Europea ha disciplinato quest’argomento con una serie di leggi che sono contenute nei “REGOLAMENTI CE

1069/2009 e 142/2011” che, con il Titolo 3, capo 2, articolo 54 del Reg. CE 1069/09 (“abrogato con effetto dal

04/03/2011”) abrogano, sostituendolo, il precedente REGOLAMENTO CE 1774/02.

Il testo dell’attuale legislazione, definisce “animali da compagnia” quegli animali appartenenti ad una specie abitualmente nutrita

e tenuta dall’uomo a fini diversi dall’allevamento e da esso non consumata (Titolo I, capo I, sezione 1, articolo 3, punto

8), altrimenti detti “animali d’affezione”, li classifica come appartenenti alla CATEGORIA 1 (Titolo I, capo I, sezione 4,

articolo 8, lettera a, punto iii) e ne stabilisce le norme per tutto ciò che riguarda l’ultimo viaggio (Titolo I, capo II,

sezione 2, articolo 12).

Per adempiere a questo, che ricordiamo essere un obbligo sancito dalla legge, oltre che un atto di rispetto, esistono due

possibilità, riferibili agli animali da compagnia: la cremazione e la sepoltura.

LA CREMAZIONE

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Per seguire questa pratica, è, ovviamente, necessario trasportare il corpo dell’animale fino a un centro di cremazione.

Sono presenti, su tutto il territorio nazionale italiano, strutture specializzate munite di appositi mezzi per il trasporto delle salme.

Questi “addetti ai lavori” devono rispettare una serie di disposizioni sancite dal testo del Reg. CE 1069/09 (Titolo II, capo I,

Sezione 1, articolo 21 e successivi).

Nessuna particolare norma igienico-sanitaria è prevista per il trasporto della salma da parte dei privati. Si ritiene legittimo quindi,

considerare ancora attuale la linea guida del precedente Regolamento CE 1774/02 che imponeva, come unico obbligo, un

certificato sanitario, nel caso di decesso per malattia o eutanasia, redatto da un veterinario, attestante la non contagiosità della

malattia stessa (allegato II, capitolo III, paragrafi 1 e 5 del succitato Reg. CE 1774/02).

Una copia di tale certificato deve essere conservata per almeno 2 anni (allegato II, capitolo V stesso Reg. CE 1774/02).

In base agli obblighi imposti agli operatori professionali, pur non essendo obbligatorio, si consiglia fortemente l’utilizzo di un

apposito sacco porta salma monouso anche nel caso di trasporto privato.

Per gli “addetti ai lavori”, gli articoli sopracitati, stabiliscono anche gli accorgimenti da tenere nel caso di trasferimento

all’impianto crematorio di più esemplari contemporaneamente.

Esistono, infatti, due tipi di cremazione: quella collettiva e quella singola.

La cremazione collettiva, a fronte di un minor costo, ha l’enorme svantaggio di non poter diversificare le ceneri risultanti. È così

negata la possibilità di ricevere, per disperdere o conservare, i resti del nostro amico deceduto.

Chi sente questa esigenza, deve però ricordare che esiste la possibilità di effettuare cremazioni singole accordandosi direttamente

con i gestori degli impianti, oppure rivolgendosi a quegli impianti specifici a volte ubicati, o in qualche modo collegati, ai cimiteri

per animali.

Impianti e cimiteri che, fortunatamente, stanno avendo un concreto sviluppo.

La già più volte citata normativa europea (regolamento CE 1069/09) non fornisce nessuna indicazione sullo smaltimento

delle ceneri risultanti. Anche in questo caso, è legittimo, quindi, considerare ancora attuale la linea guida del precedente

Regolamento CE 1774/02 che identificava le ceneri come residui (allegato IV, capitolo IV, paragrafo 9), non

stabilendo nessuna procedura di smaltimento delle stesse (a meno che non vi sia stata contaminazione radioattiva).

Essendo inesistente anche in Italia una normativa specifica, alle ceneri derivanti da cremazione animale, possano essere applicate

le stesse norme riguardanti la cremazione umana.

E’ quindi possibile la dispersione delle ceneri, nel rispetto della legge (legge 130/01, articolo 3, comma 1, lettera C) o la

loro conservazione in apposito contenitore denominato ” urna cineraria “.

L’urna cineraria può essere sotterrata o conservata; anche al di fuori di un cimitero.

La conservazione è consentita in contenitori di qualunque forma e dimensione purché adatti a contenere le ceneri ed evitarne

un’involontaria dispersione. A tale scopo, l’urna cineraria, deve essere chiusa (sigillata) ma non richiede una chiusura a tenuta

stagna (circolare Min. Sanità n. 24/93, paragrafo 14.1, lettera d).

E’ consentita anche la sepoltura dell’urna.

In questo caso l’urna stessa deve essere di materiale biodegradabile (in analogia con quanto previsto per l’inumazione di feretri) ad

esempio, legno, cellulosa e cartone, con spessori minimi, proprio per facilitarne la naturale decomposizione a contatto con il

terreno (D.P.R. 285/90, capo XIV, articolo 75, comma 1).

Non essendo soggetto a restrizioni, anche lo spostamento delle ceneri, può essere effettuato da chiunque. Anche da un privato

cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.

L’unica ragionevole eccezione potrebbe esser e rappresentata, come già detto, dal caso piuttosto remoto, di ceneri contaminate

radioattivamente.

E’ utile ricordare che, secondo la Legge Italiana, le ceneri di un cadavere umano, costituiscono un’unità inscindibile, e non

possono quindi essere solo parzialmente tumulate o disperse o ripartite in più contenitori. Nulla è specificato per quanto riguarda

le ceneri degli animali. Ne consegue che per quest’ultimi, è consentito l’uso di keepsake, piccole (o piccolissime) urne atte alla

conservazione di una parte delle ceneri.

La pratica crematoria non è però l’unica possibilità di dare un degno riposo eterno ai nostri amici.

Il regolamento della Comunità Europea deroga, infatti, ai singoli Stati membri, la facoltà di permettere l’interro degli animali da

compagnia deceduti (Titolo I, capo II, sezione 3, articolo 19, punto 1, lettera a).

E’ quindi consentita la sepoltura nei cimiteri per animali legalmente autorizzati (presenti su tutto il territorio nazionale) ed è,

attualmente consentito il sotterramento in aree private, in attesa dell’imminente emanazione di linee guida ministeriali.

LA SEPOLTURA

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Come già accennato, anche la legislatura italiana, come per quasi tutti gli altri stati europei, è molto lacunosa riguardo alle

disposizioni che regolano la sepoltura di animali.

Ciò che è certo, è che è rigorosamente vietato gettare i corpi degli animali deceduti nei cassonetti, o abbandonarli con

qualunque altra modalità, perché questa pratica incivile, potrebbe diventare causa del diffondersi di malattie.

Due sono le regole fondamentali (dettate anche dal buon senso) per la sepoltura in terreni privati:

la prima, e la più importante, impone l’obbligo di accertare preventivamente che nel terreno non siano presenti falde acquifere

onde scongiurare il pericolo d’inquinamento della stesse.

La seconda, autorizza l’interro della salma soltanto nel terreno di proprietà del detentore o proprietario dell’animale o in altro

terreno privato ma con il consenso del proprietario del terreno stesso.

E’ vietata quindi, la sepoltura in terreni comunali, statali, di demanio o pubblici.

In alternativa, è possibile l’inumazione in un cimitero per animali.

Il naturale riferimento è ancora il precedente regolamento CE 1774/02 che indica, in questo caso, (sepoltura in cimitero per

animali) la necessità della certificazione di un Medico Veterinario, che attesti la totale assenza di malattie infettive e diffusive

della specie (allegato II, capitolo III, paragrafi 1 e 5 del regolamento CE 1774/02).

Il feretro (bara), di qualunque tipo esso sia, (inteso come cassa, contenitore o sacco) deve essere di materiale biodegradabile al

fine di favorirne la decomposizione.

Sono, pertanto vietate casse di metallo o di qualunque altro materiale non biodegradabile.

Non esiste nessuna restrizione per quanto riguarda la decorazione delle tombe.

Anche i cimiteri per animali, così come quelli per umani, sono sottoposti alla vigilanza comunale.